Con decreto-legge 21/2022, il Governo ha stanziato le risorse che permettono all’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente di confermare il potenziamento del bonus sociale per il prossimo trimestre e per un numero maggiore di famiglie in difficoltà, grazie all’innalzamento del livello limite ISEE per l’accesso (passato da 8.265€ a 12.000€, 20.000 € se famiglie con più di 3 figli).
Dal sito dell’Arera, consultabile sul link https://www.arera.it/allegati/schede/220330st.pdf si legge quanto segue:
Bonus sociali
Come per il I trimestre 2022 e IV trimestre 2021, il dl n. 17/22 ha previsto anche per il II trimestre 2022 un rafforzamento dei bonus elettrico e gas, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il II trimestre 2022 sui clienti domestici svantaggiati, stanziando ulteriori 400 milioni di euro.
A ciò si aggiungono le disposizioni del decreto-legge n. 21/22 che dispone, tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2022, un allargamento della platea dei soggetti aventi diritto ai bonus sociali, aumentando la soglia del valore ISEE al di sotto della quale si ha diritto automatico ai bonus a 12.000 euro.
Anche per il II trimestre 2022 l’Autorità ha ritenuto opportuno, dato l’attuale andamento dei prezzi di mercato e la loro volatilità, di rinviare l’adeguamento annuale dei bonus sociali da riconoscere nel 2022 ai trimestri successivi. L’impatto degli aumenti del II trimestre 2022 sarà comunque ammortizzato dal riconoscimento di un bonus “straordinario”, aggiuntivo a quello ordinario (che pertanto rimane quello del 2021), valido per tutto il II trimestre 2022. Dal riconoscimento di un bonus “straordinario”, aggiuntivo a quello ordinario (che pertanto rimane quello del 2021), valido per tutto il II trimestre 2022.
Bonus sociali – Novità introdotte nel 2022
La legge di Bilancio 2022 ha previsto un rafforzamento dei bonus gas, come già attuato nel IV trimestre 2021, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il I trimestre 2022 sui clienti domestici svantaggiati, stanziando ulteriori 910 milioni di euro. A questo proposito, si precisa che, usualmente, all’inizio dell’anno l’Autorità aggiorna i valori dei bonus sociali da riconoscere nel corso di tutto il medesimo anno.
Dato l’attuale andamento dei prezzi di mercato e la loro volatilità, l’Autorità di Regolazione ha ritenuto opportuno rinviare tale adeguamento ai trimestri successivi. L’impatto degli aumenti del I trimestre 2022 sarà comunque ammortizzato dal riconoscimento di un bonus “straordinario”, aggiuntivo a quello ordinario (che pertanto rimane quello del 2021), valido per tutto il I trimestre 2022, si rimette di seguito la delibera di applicazione dell’ARERA 635/2021/R/com e la Tabella 3, dove è indicato l’ammontare delle compensazioni per i clienti in stato di disagio economico (settore gas).
Con delibera 63/2021/R/com l’Autorità di Regolazione ha definito, ai sensi del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le nuove modalità applicative del regime di riconoscimento dei bonus sociali gas, elettrico e idrico.
Dal precedente sistema a domanda all’automatismo del bonus sociale
Se nel 2020, per ricevere i bonus per disagio economico, era necessario presentare domanda al Comune di residenza o al CAF, allegando la documentazione richiesta, ora basterà presentare ogni anno la DSU, necessaria per ottenere la certificazione dell’ISEE e, se il nucleo familiare rientra nei parametri, l’INPS invierà automaticamente le informazioni al Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati che raccoglie le informazioni dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Il SII effettuata la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità al bonus, determinerà l’ammontare annuo in base alla numerosità familiare anagrafica all’uso del gas ed alla zona climatica. Terminate le operazioni il SII trasmetterà agli operatori gas (tra cui ai Distributori) tutte le informazioni che sono necessarie per l’erogazione del bonus con le stesse modalità previste nel precedente sistema “a domanda”. I Distributori gas segnalano eventuali incoerenze sullo stato della fornitura, l’inammissibilità del Distributore può bloccare la richiesta di agevolazione.
Requisiti per l’ammissione al bonus:
Il Bonus Sociale 2021 è previsto per i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura Gas, elettrico e fornitura idrica, secondo le classi di agevolazione stabilite da ARERA, considerando la numerosità del nucleo familiare avente diritto, all’ISEE e/o alla condizione di percezione di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza.
L’INPS trasmetterà mensilmente al Gestore del SII una comunicazione contenente l’elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano in condizioni di disagio economico, tale elenco è suddiviso in tre classi di agevolazione:
- a) DSU aventi nuclei con ISEE ≤ 12.000;
- b) DSU aventi nuclei con 12.000 < ISEE ≤ 20.000 con 3 (o più) figli, indipendentemente dal fatto che i medesimi nuclei risultino percettori di Rdc/Pdc;
- c) DSU aventi nuclei con ISEE > 12.000 percettori di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza con meno di 4 figli;
- d) DSU corrispondente ai nuclei familiari aventi 8.265 < ISEE ≤ 12.000, meno di 4 figli e che non risultino percettori di Rdc/Pdc. (deliberazione 188/2022/R/com)
Nei bonus 2021 riconosciuti a partire da luglio, saranno incluse le eventuali quote maturate nei mesi precedenti.
Una novità importante, introdotta dalla recente normativa dell’Autorità di Regolazione, prevede che se il cliente chiude l’utenza o viene effettuata la voltura ad altro utente, l’ammontare di bonus restante verrà erogato in un’unica soluzione e non potrà essere richiesto un nuovo bonus per l’anno di competenza da nessuno dei componenti del nucleo familiare di appartenenza.
Per altre informazioni sulla normativa consultare i seguenti link:
https://www.arera.it/it/consumatori/bonus2021.htm
https://www.arera.it/it/docs/21/063-21.htm
Per avere informazioni su come compilare la DSU e richiedere l’ISEE consultare la pagina web:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50088
In relazione all’obbligo per le imprese di distribuzione, di dare ampia pubblicità alle nuove disposizioni relative al bonus, anche tramite il proprio sito internet, pubblichiamo, nella sezione Normative Bonus Gas, la nuova delibera dell’Autorità di Regolazione del 22 GIUGNO 2021, 257/2021/R/COM, avente ad oggetto:
“MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL’AUTORITÀ 63/2021/R/COM IN TEMA DI MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DI EVENTUALI RATEI PREGRESSI DEI BONUS SOCIALI 2021, GESTIONE DEI BONUS SOCIALI PER PUNTI DI PRELIEVO SU RETI DI DISTRIBUZIONE NON INTERCONNESSE, INFORMATIVE AI CLIENTI FINALI E BONUS SOCIALE PER DISAGIO FISICO”
Ricordiamo anche, che è confermato l’obbligo di ogni venditore di gas naturale, per ciascun punto di riconsegna ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico l’inserimento, in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione, la seguente dicitura:
“La sua fornitura è ammessa al bonus sociale gas per disagio economico ai sensi del decreto-legge 185/08 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19.”.