Sistema Informativo Integrato

Il sistema informativo Integrato (SII) è stato istituito presso l’Acquirente Unico, per effetto dell’art.1-bis della Legge 13 agosto 2010 n. 129 in materia di energia, per agevolare l’interscambio dei flussi informativi delle imprese operanti nel mercato dell’Energia.

E’ basato sul Registro Centrale Ufficiale: una banca dati nazionale dei punti di prelievo di energia elettrica e del gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali.

Il sistema è l’insieme delle strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche per la condivisione, integrazione e scambio dei flussi di dati funzionali per il corretto funzionamento della distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas.

Nella banca sono contenuti tutti i dati sulle utenze, associati alle informazioni anagrafiche, contrattuali e tecniche, in modo da assicurare sempre la massima sicurezza per la tutela della privacy e rendere più trasparente ed efficiente lo scambio di informazioni tra gli operatori. Il Registro Centrale Ufficiale gas viene aggiornato ed inviato mensilmente al SII da parte di ogni distributore gas.

Scopo principale del Sistema informativo Integrato (SII) è quindi gestire, regolare, monitorare i flussi di informazione tra i soggetti attori del mercato dell’Energia, per risolvere le criticità evidenziatesi nel settore del Gas, soprattutto in tema di volture/subentro, cambi fornitori, distacchi, morosità. Le imprese di Distribuzione del gas sono tenute a trasmettere al SII i flussi contenenti le informazioni relative alle seguenti prestazioni che afferiscono a diversi processi e modalità :

A01: ATTIVAZIONE;

A40: ATTIVAZIONE SOGGETTA ALLA DELIBERA 40/2014;

SW1: RICHIESTA DI CAMBIO FORNITORE;

D01: DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA SU RICHIESTA DEL CLIENTE FINALE;

D02: DISATTIVAZIONE A SEGUITO DEL SERVIZIO DI DEFAULT;

SM1:  CHIUSURA DEL PUNTO DI RICONSEGNA PER SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA’ CON INTERVENTO SUL MISURATORE;

SM2: INTERRUZIONE DELLA FORNITURA CON INTERVENTO SU IMPIANTO;

R01: RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA A SEGUITO DI SOSPENSIONE PER MOROSITA’;

CA:1 CESSAZIONE AMMINISTRATIVA PER MOROSITA’ RELATIVA AD UN PUNTO DI RICONSEGNA DISALIMENTABILE;

CA2: CESSAZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI IMPOSSIBILITA’ DI INTERRUZIONE   DELL’ALIMENTAZIONE DEL PUNTO DI RICONSEGNA;

CA3: CESSAZIONE AMMINISTRATIVA PER MOROSITA’ RELATIVA AD UN PUNTO DI RICONSEGNA NON DISALIMENTABILE;

CA4: CESSAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PER MOTIVI DIVERSI DALLA MOROSITA’;

VTG: VARIAZIONE DEL CLIENTE FINALE TITOLARE DEL PUNTO DI RICONSEGNA SENZA DISALIMENTAZIONE DEL PUNTO STESSO, introdotta con la delibera 102/2016/R/com dell’AEEGSI, che sancisce l’avvio dal 1 dicembre 2016 del processo Volture Gas tramite SII (canale unico).

Obblighi informativi delle imprese di distribuzione

Con la delibera 418/2015 e ss.mm.ii. sono state introdotte una serie di novità, che si elencano di seguito.

  1. l’estensione del servizio pre-check al settore del gas, attraverso il quale il SII rende disponibile il servizio di verifica della corrispondenza tra il PDR e i dati identificativi del cliente finale titolare del punto. Il pre-check è finalizzato alla formulazione di una richiesta di switching ai sensi della delibera 138/04.
  2. con cadenza annuale, ciascuna impresa di Distribuzione mette a disposizione del SII, con riferimento a ciascun punto servito, le informazioni relative a CApdr e profilo di prelievo standard massivo attraverso il flusso  SAG1 e per le eventuali rettifiche con il flusso SAG2.
  3. l’impresa di Distribuzione è tenuta a comunicare al SII gli esiti delle procedure di switching, entro la fine del secondo giorno lavorativo antecedente il sestultimo giorno del mese che precede quello di decorrenza dello switching. In caso di mancato rispetto dei termini di comunicazione al SII, l’impresa di Distribuzione è tenuta a corrispondere un indennizzo automatico; si precisa che l’impresa di distribuzione non è tenuta all’indennizzo qualora dimostri che il ritardo sia dovuto a cause ad essa non imputabile.
  4. Le società di Vendita possono segnalare al SII, e contestualmente all’impresa di Distribuzione, eventuali disallineamenti tra i dati di anagrafica resi disponibili dal Sistema, tramite il flusso SMG1. In tal modo l’impresa di Distribuzione è tenuta a comunicare al SII e/o a rettificare eventuali disallineamenti entro il penultimo giorno lavorativo del mese.