Bonus Gas
Bonus Gas ANNO 2024
Con riferimento ai bonus sociali per l’anno 2024, si fa presente che dal 1° gennaio 2024, diversamente da quanto avvenuto negli anni 2022 e 2023, le disposizioni normative stabilite dall’Autorità di Regolazione prevedono che l’attivazione del bonus sociale gas possa avvenire solo in favore dei nuclei familiari con attestazione ISEE 2024 non superiore a 9.530 €, ed oltre ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e che abbiano un ISEE 2024 non superiore a 20.000 €.
Per i bonus sociali ordinari gas, la delibera 633/2023/R/com dell’Autorità di Regolazione ha quantificato nell’art 4.1 lettera b), i valori dell’ammontare delle compensazioni in vigore dal 1° gennaio per i clienti del settore gas, così come di seguito indicati e pubblicati anche nella tabella n.16 della succitata delibera:
Ai nuclei familiari con un’attestazione ISEE relativa al 2023 superiore a 9530 €, collocati nella classe D, di cui all’articolo 2, comma 1, alla deliberazione 188/2022/R/com, come aggiornata dalle deliberazioni 13/2023/R/com e 23/2023/R/com, continuano a venir riconosciuti i bonus per la durata prevista dall’agevolazione, nella misura stabilita dalla tabella 16 bis, come di seguito indicata:
“Dal precedente sistema a domanda all’automatismo del bonus sociale”
In relazione all’obbligo per le imprese di distribuzione, di dare ampia pubblicità alle nuove disposizioni relative al bonus, anche tramite il proprio sito internet, si indicano di seguito le novità introdotte dalla delibera 63/2021/R/com, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 622/2023/R/com.
Con la citata delibera l’Autorità di Regolazione ha definito, ai sensi del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le nuove modalità applicative del regime di riconoscimento dei bonus sociali gas, elettrico e idrico.
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto.
Se nel 2020, per ricevere i bonus per disagio economico, era necessario presentare domanda al Comune di residenza o al CAF, allegando la documentazione richiesta, ora basterà presentare ogni anno la DSU, necessaria per ottenere la certificazione dell’ISEE e, se il nucleo familiare rientra nei parametri così come sopra esposti, l’INPS invierà automaticamente le informazioni al Sistema Informativo Integrato (di seguito SII), la banca dati che raccoglie le informazioni dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Il SII effettuata la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità al bonus, e determinerà l’ammontare annuo in base alla numerosità familiare anagrafica, all’uso del gas ed alla zona climatica. Terminate le operazioni il SII trasmetterà agli operatori gas (tra cui ai Distributori) tutte le informazioni necessarie per l’erogazione del bonus con le stesse modalità previste nel precedente sistema “a domanda”.
I Distributori gas segnalano eventuali incoerenze sullo stato della fornitura al SII.
Requisiti per l’ammissione al bonus:
Il Bonus Sociale Gas è previsto per i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura Gas, secondo le classi di agevolazione stabilite da ARERA, considerando la numerosità del nucleo familiare avente diritto, all’ISEE così come indicato sopra in riferimento alla delibera 633/2023.
Per attivare il procedimento per il riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto è necessario e sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ogni anno.
Nota integrativa per i percettori di bonus
CLIENTI VULNERABILI
Il servizio di tutela della vulnerabilità è la fornitura di gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità, destinata esclusivamente ai clienti domestici identificati come vulnerabili.
Sono considerati clienti vulnerabili – gas i clienti domestici che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
- si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus)
- sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92
- hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi
- hanno un’età superiore ai 75 anni
Il cliente vulnerabile può in ogni momento scegliere un’offerta del mercato libero con qualunque venditore o, in alternativa, può richiedere di essere fornito alle condizioni economiche e contrattuali definite dall’Autorità (Servizio di tutela della vulnerabilità).
Se il cliente non risulta già identificato come vulnerabile, dovrà attestare la propria condizione di vulnerabilità, ad esempio compilando un modulo di autocertificazione trasmesso dal venditore; questo passaggio non è richiesto per attestare il requisito anagrafico (età superiore a 75 anni), che viene verificato direttamente dal venditore in base alle informazioni acquisite al momento della contrattualizzazione.
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al servizio tutela della vulnerabilità è possibile consultare il sito di ARERA.