Sistema Informativo Integrato

Nel presente documento vengono descritte le funzionalità per soddisfare gli impatti ed i requisiti normativi relativi alle modifiche introdotte dalle Delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), sulle novità in merito alle implementazioni nell’ambito del Sistema Informativo Integrato per il settore del gas naturale. L’art. 1 bis della legge 129/10 ha istituito, presso Acquirente Unico S.p.A., il Sistema Informatico Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale (SII), basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali.Il Sistema Informativo Integrato (SII) è l’infrastruttura, realizzata e gestita da Acquirente Unico, tramite cui vengono gestiti i flussi informativi (come anagrafico cliente e dati di misura), tra distributori e venditori, relativi alle utenze di energia del gas naturale. È fatto obbligo del Gestore SII di interagire con i soggetti che operano nel mercato del Gas, garantendo la sicurezza e la tempestività dei flussi informativi, gestire la banca data dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, garantire la sicurezza, la riservatezza delle informazioni e la loro salvaguardia nel tempo. Sempre il Gestore SII autorizza l’accesso agli attori preposti e designati da ciascuna impresa di Distribuzione, Utente della Distribuzione (di seguito UdD), controparte commerciale (di seguito CC), garantendo per ogni operatore la tracciabilità degli accessi ai dati ed ai servizi del SII ai soli utenti autorizzati. Al fine della corretta ed efficace realizzazione del SII, il Gestore definisce le regole tecniche, le specifiche tecniche e linee guida per il funzionamento dei processi di seguito elencati.

  1. POPOLAMENTO E AGGIORNAMENTO DATI CLIENTI FINALI GAS
  2. VOLTURE
  3. ATTIVAZIONI, SOSPENSIONI, DISDETTE ED ALRI EVENTI CHE VARIANO LO STATO DELLA FORNITURA
  4. SWITCHING
  5. SISTEMA INDENNITARIO
  6. AUTOMATISMO BONUS SOCIALE
  7. MISURE
  8. RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA

Con l’introduzione del Registro Centrale Ufficiale e la parallela automazione dei processi si è cercato di snellire e rendere più efficienti le operazioni di interscambio tra Distributori e Venditore a tutela del cliente finale.  La RCU[1] costituisce la banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali prevista dalla legge istitutiva del SII.

Per l’esecuzione dei processi, in coerenza con la regolazione dall’Arera e come previsto dal regolamento di funzionamento, il Gestore definisce e pubblica le regole tramite le Specifiche Tecniche.

Le delibere dell’Arera[2] disciplinano tutti i processi del settore gas, le stesse vengono recepite ed eseguite dal portale di interscambio del S.I.I.[3]

Scopo principale del SII è di gestire, regolare e monitorare tra i soggetti che operano nel mercato del gas, per risolvere le criticità evidenziate nel settore del Gas, soprattutto in tema di subentro, attivazioni tardive, morosità e distacchi. Le delibere sottoelencate rappresentano il contesto regolatorio della distribuzione del gas e comprendono tutti gli obblighi informativi per le imprese di distribuzione, nonché per gli altri stakeholder e per il SII, che lo rendono in questo caso soggetto principale e garante.

Con la deliberazione 296/2014/R/gas l’Autorità ha emanato le disposizioni, relative al settore gas, che riguardano il processo di popolamento e aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale Gas (di seguito RCUGAS).

Con la deliberazione n. 418/2015/R/com l’Autorità ha emanato le disposizioni in merito alle prime implementazioni nell’ambito del Sistema Informativo Integrato per il settore del gas naturale ed integrato la deliberazione n. 296/2014/R/gas in materia di aggiornamento dei dati costituenti il RCUGAS.

Con la deliberazione 102/2016/R/COM l’Autorità ha Regolato il processo di voltura[4] nel settore gas definendo le disposizioni funzionali all’acquisizione della titolarità di un punto di riconsegna attivo da parte di un cliente finale. L’impresa di distribuzione, entro un giorno lavorativo dalla notifica di attivazione con il flusso di voltura da parte del SII, verifica la coerenza dello stato di energizzazione del punto di riconsegna ed in caso di esito negativo della verifica comunica l’incoerenza al SII; in caso di esito positivo della verifica, attende la notifica del SII dell’esecuzione (o della mancata esecuzione) dell’attivazione contrattuale alla data a decorrere dalla quale la voltura ha effetto. Se la richiesta di voltura viene fatta su un punto sospeso, per tutte le tipologie di sospensione, il SII non modifica lo stato della fornitura fino alla notifica da parte dell’impresa di distribuzione della riattivazione mediante il quale il distributore comunica al SII l’avvenuta riattivazione del punto.

Con la deliberazione n. 593/2017/R/com l’Autorità ha approvato il Testo Unico che disciplina il Sistema Indennitario[5] a carico del cliente finale moroso sia nei settori dell’energia elettrica che del gas naturale.

Con la deliberazione 850/2017/R/GAS ha emanato le disposizioni in merito all’estensione e all’aggiornamento dei dati contenuti nel Registro Centrale Ufficiale (RCUGAS) del Sistema Informativo Integrato con riferimento al settore gas. Con questa delibera è stato introdotto il Processo di Variazione Stato PDR (VSG), tale servizio di variazione stato PDR è utilizzato per comunicare al SII l’esito positivo di una prestazione o evento. Il servizio prevede un’unica operazione esposta dal Gestore per la trasmissione della variazione di stato, ricordiamo che qualsiasi soggetto che richiede un’attivazione o altro può scaricare sul sito di Sistemi Salerno Reti Gas l’apposita modulistica, dove potrà reperire la necessaria documentazione si veda il link Modulistica – Sistemi Salerno – Reti Gas S.p.A., è comunque sempre utile rivolgersi al proprio fornitore di Gas.

Entro 2 giorni lavorativi dall’esecuzione della prestazione, di attivazione della fornitura che modifica lo stato di una fornitura, ciascuna impresa di distribuzione dovrà trasmettere al SII tramite il Processo di Variazione Stato PdR GAS, l’esito dell’esecuzione delle seguenti prestazioni:

  • Attivazione della fornitura soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/04 (A40);
  • Attivazione della fornitura non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/04 (A01);
  • Attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo (A02), tale prestazione dovrà essere necessariamente preceduta dal flusso S02;
  • Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale (D01);
  • Disattivazione per motivi indipendenti dalla volontà del cliente finale (D02): in questa prestazione rientrano le disattivazioni a seguito degli artt. 32.1 comma a del TIVG, 13.8 del TIMG, e la trasmissione al SII dell’esito della Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile;
  • Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità (SM1);
  • Esecuzione dell’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna (SM2);
  • Sospensione della fornitura a seguito di sospensione per potenziale pericolo (S02);
  • Sospensione della fornitura prevista dalla deliberazione n. 40/04 (S40);
  • Sospensione della fornitura per cause dipendenti dall’impianto del cliente finale non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n.40/04 (S05);
  • Riattivazione della fornitura sospesa prevista dalla deliberazione n.40/04 (R40), tale prestazione dovrà essere preceduta necessariamente dal flusso S40;
  • Riattivazione della fornitura per cause dipendenti dall’impianto del cliente finale non soggetta alla disciplina prevista dalla deliberazione n.40/04 (R05) tale prestazione dovrà essere preceduta necessariamente dal flusso S05;
  • Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità (R01);
  • Esecuzione lavori nuovo impianto (E01);
  • Esecuzione lavori rimozione impianto (E02);
  • Aggiornamento dei dati a seguito di modifiche (AD1).

Con la deliberazione 72/2018/R/gas l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce, per quanto riguarda il settore del gas, l’implementazione dei processi che regolano le partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG).

Con la delibera 77/2018/R/COM, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente regola e perfeziona, per quanto riguarda il settore del gas, l’implementazione degli istituti di Switching, Risoluzione contrattuale e dell’Attivazione dei Servizi di Ultima istanza attraverso il quale il SII comunica, attraverso appositi flussi, alle imprese di distribuzione:

L’aggiornamento della controparte commerciale per cambio fornitore con cui gli l’UdD comunicano al SII la variazione della controparte commerciale ai fini dell’aggiornamento della relazione di sistema in RCUGAS (PdR-Cliente finale-Fornitore), ed anche lo Switching per cambio fornitore: con cui gli Utenti della distribuzione comunicano la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura concluso da parte di un cliente finale titolare di un punto di riconsegna attivo;

RCG – Risoluzione Contrattuale GAS: con cui gli Utenti della Distribuzione comunicano al SII le Risoluzioni Contrattuali e il SII comunica all’Impresa di Distribuzione la Cessazione Amministrativa per i suddetti punti di riconsegna.

UIG – Attivazione Servizi di Ultima Istanza GAS: con cui il SII effettua l’Attivazione dei Servizi di Ultima Istanza e ne notifica l’esecuzione all’Impresa di Distribuzione, all’UdD/CC uscente e al fornitore primo in graduatoria, che per i territori gestiti dalla Sistemi Salerno Reti gas è HERA COMM S.p.A.

Il SII notifica la Risoluzione Contrattuale a seguito di Switching all’UdD/CC uscente e comunica all’Impresa di Distribuzione l’esecuzione di un nuovo contratto di fornitura

L’Impresa di Distribuzione comunicherà a sua volta al SII l’aggiornamento della relazione.

Con la deliberazione 155/2019/R/GAS l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce, per quanto riguarda il settore del gas, l’implementazione del processo di aggiornamento della relazione di corrispondenza tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna della rete di distribuzione.

Con la deliberazione 88/2020/R/GAS l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente aggiorna, per quanto riguarda il settore del gas, le disposizioni in tema di gestione dei rapporti commerciali con riferimento all’attivazione dei servizi di ultima istanza in caso di assenza di relazioni di corrispondenza valide.

Con la Deliberazione 63/2021/R/com l’Autorità ha definito, ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico. In ottemperanza alla Delibera 63/2021/R/com, a partire da luglio 2021, il SII rende disponibili le funzionalità e gli applicativi per la gestione dell’automatismo della disciplina del Bonus Sociale[6] a favore di tutti i soggetti aventi diritto. Il Bonus Sociale gas richiesto per disagio economico è uno sconto in bolletta volto ad assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e/o alle famiglie numerose. Secondo quanto previsto dalla Delibera 63/2021/R/com dell’Autorità, il SII attiva il Bonus alle famiglie aventi diritto distinguendo la compensazione in base alla tipologia di utenza:

Utenza gas diretta: Bonus economico gas diretto;

Utenza gas indiretta: Bonus indiretto.

Con la deliberazione 135/2022/R/com l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce, per quanto riguarda il settore del gas, le disposizioni in tema di standardizzazione del codice offerta con riferimento all’aggiornamento dell’informazione da parte delle controparti commerciali.

Con la Deliberazione 541/2022/R/gas l’Autorità ha disciplinato le modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivori).

Con la Deliberazione 102/2023/R/gas l’Autorità ha descritto le modalità di identificazione dei clienti vulnerabili nel mercato del gas naturale, al fine di garantire la concorrenza e la tutela dei clienti vulnerabili nella fase di rimozione della tutela di prezzo per i clienti finali domestici e la transizione verso il mercato libero. Con il Comunicato per gli Operatori del 4 dicembre 2023 l’Autorità ha modificato, con decorrenza febbraio 2024, le modalità per l’identificazione dei clienti vulnerabili in base al requisito anagrafico.

In caso di mancato rispetto dei termini della comunicazione al SII, relativa agli esiti delle procedure di switching, volture ed altre pratiche da parte dell’impresa di distribuzione ai sensi delle delibere di riferimento per ciascun processo, è corrisposto all’UdD dall’impresa di distribuzione un indennizzo automatico; SI PRECISA che l’impresa di Distribuzione non è tenuta all’indennizzo qualora dimostri che il ritardo sia dovuto a causa ad essa non imputabili.

Per eventuali richieste di chiarimento sul presente documento o per supporto sull’esecuzione delle pratiche, vi invitiamo a scrivere alla Sistemi Salerno Reti gas, consultando la pagina web dedicata ai contatti, dove sono reperibili i vari indirizzi di posta elettronica in riferimento alla Vostra pratica da espletare.

Facciamo anche presente che attraverso lo Sportello per il consumatore, istituito nel 2009 dall’Autorità e gestito in collaborazione con Acquirente Unico Spa, è possibile avere informazioni ed assistenza ai clienti e utenti finali dei settori del gas,

Lo Sportello mette a disposizione i seguenti servizi:

  • Contact Center
    risponde a quesiti telefonici e scritti sul funzionamento del mercato, sui diritti dei consumatori e utenti nei settori di competenza e sulle modalità di erogazione dei servizi; inoltre fornisce indicazioni utili per la gestione di eventuali controversie con il proprio fornitore (caratteristiche principali delle diverse procedure disponibili, soggetti a cui rivolgersi, etc) o per il cambio fornitore;
  • Servizio Conciliazione
    attraverso un Portale web e con l’intervento di un conciliatore esperto, aiuta le parti (cliente/utente finale e fornitore) a trovare un accordo senza o prima di ricorrere alle vie giudiziarie (arera.it);
  • Servizio Segnalazioni
    a cui inviare segnalazioni scritte su disservizi o criticità rilevate sui servizi ricevuti e ritenute di particolare importanza;
  • Servizio SMART
    per i clienti dei servizi energetici, permette di ottenere rapidamente informazioni sul proprio fornitore di luce e gas o risolvere controversie su specifiche problematiche in tema di bonus sociale, doppia fatturazione, contratti contestati, corrispettivo di morosità-CMOR e indennizzi automatici;
  • Servizio Reclami
    per gli utenti del settore idrico, fornisce un supporto per la risoluzione delle problematiche in tema di bonus sociale.

 

[1] Il Registro Centrale Ufficiale è stato istituito per il settore elettrico, gas ed idrico.
[2] L’ ARERA svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti, del telecalore. Per il settore gas può essere utile consultare il seguente link  Arera: Gas
[3] [3] Per ogni delibera elencata è possibile verificare le specifiche tecniche corrispondenti e consultabili al seguente link: Benvenuti – Portale SII
[4] Per richiedere la voltura basta contattare il proprio fornitore di gas online o recandosi fisicamente presso lo sportello, è necessario fornire al momento della richiesta: A il codice PdR (punto di riconsegna) è un codice alfanumerico che identifica rispettivamente l’utenza del gas, i primi quattro numeri sono attribuiti dall’Arera, in base al luogo di appartenenza e i successivi dal distributore del gas. Tali codici non variano né in caso di cambio del fornitore né in caso di cambio del nominativo del cliente. Non vanno pertanto confusi con il codice cliente che è quel numero che viene assegnato a ciascun cliente e che, di conseguenza, cambia con il cambio del fornitore), B documento di identità del nuovo intestatario della fornitura; ed inoltre è assolutamente necessario fornire, C l’autolettura gas aggiornata del contatore.
[5] L’indennizzo è riconosciuto con riferimento al credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi alla fornitura di gas naturale degli ultimi 5 mesi precedenti la data a partire dalla quale l’utente uscente non è più associato al punto di riconsegna.
[6] (Per maggiori dettagli può essere utile consultare la pagina web dedicata al bonus gas di Sistemi Salerno Reti Gas.)